ART. 1 – (Denominazione – Sede – Durata)
- É costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:
<< JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB – SAN PIETRO APOSTOLO >> con sede in via F. SIRIANNI n. 3 nel Comune di SAN PIETRO APOSTOLO (CZ).
L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Avrà durata illimitata. Eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente fra i componenti.
Il Consiglio Direttivo può con apposita deliberazione trasferire la sede legale senza modifica statutaria, ma con l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – (Finalità)
- Organizzare e disciplinare iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati e finalizzate a promuovere e a divulgare nei confronti di tutti i propri soci e sul territorio, i principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica e dai valori fondamentali della Juventus espressi nel Codice Etico della società, ispirati ai principi del reciproco rispetto, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza e di razzismo, tutto ciò con la finalità di contribuire a prevenire atti di violenza negli stadi calcistici e favorire un’appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie quello giovanile, agli eventi sportivi;
- Promuovere attività sportive, sociali, culturali, ricreative e di solidarietà, organizzare e gestire servizi per il tempo libero, coinvolgendo i giovani verso attività sportive, ludiche e sociali e organizzandone e curandone la
- L’associazione potrà altresì instaurare rapporti di collaborazione con Enti per l’istituzione e/o gestione di strutture, servizi, promozione di manifestazioni e progetti miranti alla diffusione della cultura e dello sport, nel rispetto delle proprie finalità statutarie. L’associazione inoltre potrà attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle finalità previste nel presente articolo. Potrà stabilire protocolli d’intesa con soggetti pubblici e potrà collaborare con soggetti privati per la promozione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dal presente
- Le attività dell’associazione e le sue finalità sono altresì inspirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e al rispetto dei diritti inviolabili della
ART. 3 – (Associati e loro tipologia)
- Sono ammesse allo “Juventus Official Club S. Pietro Apostolo” tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità previste dall’art. 2 e ne condividano lo spirito e gli ideali.
- Il numero dei soci è illimitato e si distinguono in:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione e hanno versato una quota associativa iniziale, una tantum, a fondo perduto per far fronte alle iniziali spese necessarie per lo svolgimento dell’attività sociale; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta al versamento della quota di iscrizione, ma solo al pagamento della quota sociale annuale.
- Soci junior: coloro che non hanno raggiunto i 16 anni di età (under 16);
- Soci onorari: coloro che sono nominati dal Consiglio Direttivo per meriti sportivi, culturali e sociali e che non pagano la relativa quota sociale;
- Soci sostenitori: sono coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie a fondo perduto per il mantenimento dell’Associazione.
- Soci ordinari: tutti gli altri soci che non rientrano nelle precedenti, sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea.
- L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 4 – (Ammissione – Diritti – Recesso Soci)
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti è il Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente. L’eventuale diniego della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo non necessita di motivazione. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo è insindacabile e inappellabile.
- Non possono essere soci coloro i quali siano destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 (DASPO) o di cui alla legge n. 1423/1956 (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modificazioni di tali norme o nuove norme in materia, ovvero non devono essere stati, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
- All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di iscrizione e di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria.
- Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile neanche in caso di morte, non è rivalutabile, ma variabile.
- I Soci devono astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione; non contattare Juventus individualmente e/o per conto dell’Associazione (eccetto Presidente e Referente alle Comunicazioni);
- Si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento interno.
- Per l’iscrizione di persone minorenni è necessario l’assenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale secondo le modalità stabilite dal Consiglio
- Il rinnovo dell’iscrizione all’associazione è considerato tacitamente richiesto dal socio già iscritto nell’anno precedente e tacitamente concesso dal Consiglio Direttivo per il nuovo anno, previo pagamento della quota associativa annuale, stabilita, ogni anno, dal Consiglio Direttivo entro la data stabilita dal medesimo
- Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere informati sulle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- I soci Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, le quote versate all’associazione non verranno rimborsate in nessun caso.
- La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze o per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione. Tale provvedimento sarà accompagnato da motivazioni che saranno prima sottoposte e poi ratificate dall’Assemblea. Il Socio soggetto ad esclusione potrà su richiesta ottenere un contraddittorio di fronte al Collegio dei Garanti o altro organo diverso dal Consiglio Direttivo.
- È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario per quanto non stabilito in questo documento.
ART. 5 – (Organi Sociali)
- Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Collegio dei Revisori dei Conti.
- Collegio dei garanti.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 6 – (Assemblea dei Soci)
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale, è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- Avviso scritto da inviare con posta ordinaria e/o posta elettronica e/o sms agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
- Quando il Direttivo lo ritenga necessario
- Quando la richiede almeno un terzo dei soci
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria è competente:
- Nell’approvazione del rendiconto economico e del bilancio preventivo predisposto dal tesoriere con l’ausilio del Consiglio Direttivo;
- Nell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- Nella determinazione delle linee generali dell’attività dell’Associazione;
- Nel deliberare su tutte quelle situazioni in cui il Consiglio direttivo lo ritenga
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: modificazione dello Statuto sociale; scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita e può deliberare:
- In prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza dei presenti;
- In seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di almeno due ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza dei
L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita e può deliberare:
- In prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
- In seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno dopo, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole di un terzo degli aventi diritto al voto.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non presente.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
ART. 7 – (Consiglio direttivo)
L’Associazione è retta dal Consiglio direttivo composto da 11 membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto e rimane in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Il Consiglio Direttivo si rinnova ogni tre anni ed i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge, in maniera palese per alzata di mano, il Presidente e il Vicepresidente fra i propri componenti e nomina il Segretario, il Tesoriere e il Referente per le comunicazioni con Juventus F.C..
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. L’avviso di convocazione scritto dovrà essere inviato, almeno 5 giorni prima della riunione, con posta ordinaria e/o posta elettronica e/o sms deve contenere la sede, la data, l’ora e l’ordine del giorno con gli argomenti in discussione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, entro dieci giorni, ogni qualvolta lo richiedano almeno quattro consiglieri in forma scritta tramite posta ordinaria e/o posta elettronica e/o sms indicando gli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno tre volte all’anno.
Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo permanente dell’Associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia riservato all’assemblea. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:
- Determinare l’ammontare dei contributi degli associati;
- Emanare direttive ed eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l’organizzazione dell’attività associativa;
- Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- Nominare il Segretario, il Tesoriere e il Referente per le comunicazioni con Juventus;
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- Amministrare il patrimonio associativo, gestire e decidere di tutte le questioni associative;
- Deliberare sull’ammissione e sulle sanzioni degli
Il Consiglio Direttivo si può riunire anche come organismo di disciplina, in tal caso decide con il consenso di due terzi dei componenti, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. In base alla gravità del fatto e/o dell’atto può decidere per il richiamo verbale, l’ammonimento scritto, la sospensione o l’espulsione dall’Associazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri e le delibere sono valide con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
ART. 8 – (Presidente)
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e risponde del suo funzionamento attraverso i seguenti compiti:
- Provvede al disbrigo degli affari correnti e all’ordinaria amministrazione;
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci fissando l’ordine del giorno;
- Cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Firma gli atti, le direttive e i provvedimenti con potestà di delega;
- Cura i rapporti con le Autorità, gli Enti e con le altre
ART. 9 – (Il Vice – Presidente)
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito a svolgere le proprie funzioni.
ART. 10 – (Il Segretario)
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo. Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Cura, inoltre, l ‘inventario di tutti i beni dell’organizzazione e, con il Revisore dei conti, provvede alla compilazione del bi lancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Soci, previo parere favorevole del Revisore dei Conti.
ART. 11 – (Il Tesoriere)
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
ART. 12 – (Il Collegio dei Revisori)
- Il Collegio dei revisori ha funzioni di controllo e di indirizzo, esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti ad esso allegati e sulle variazioni di bilancio, e sul bilancio consuntivo.
- Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale della gestione.
- Le deliberazioni del Collegio dei revisori sono adottate a maggioranza.
- Ove emergano gravi irregolarità nella gestione, il Collegio dei revisori ne riferisce immediatamente al Presidente il quale provvede a convocare il L’Assemblea dei Soci nei termini previsti, iscrivendo all’ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei revisori.
- Il Collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione di accompagno alla proposta di deliberazione del rendiconto medesimo, esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
ART. 13 – (Il Collegio dei Garanti)
L’Assemblea può eleggere un Comitato dei Garanti costituito da uno o più componenti, scelti anche fra i non soci.
Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli Organi dell’Associazione e dei Soci.
Il Collegio, in conformità al Regolamento di disciplina dell’Associazione, svolge i seguenti compiti;
- sorveglia sulla rispondenza del comportamento dei Soci alle norme dello Statuto, del Codice Etico, e più in generale delle norme di buona condotta dettate dalla legge e dal senso comune;
- esamina le segnalazioni di atti e comportamenti dei Soci che possano configurare violazioni delle norme di condotta di cui al comma precedente e, laddove ne ravvisi la fondatezza, intraprende i necessari procedimenti disciplinari;
- al termine di ogni procedimento, sottopone al Consiglio Direttivo gli atti dello stesso con le conclusioni del Collegio, comprensive di eventuali proposte di provvedimenti.
- Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l ‘Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stess
ART. 14 – (Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- Quote e contributi degli associati;
- Contributi di privati,
- Eredità, donazioni e legati;
- Altre entrate compatibili con la normativa in materia derivanti dalle attività dell’Associazione;
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
- L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.
ART. 15 – (Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 16 – (Modifiche allo Statuto)
Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un’Assemblea straordinaria dei soci secondo quanto disposto all’art. 10.
ART. 17 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 8.
- L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
ART.18 – (Disposizioni finali e legge applicabile)
Per dare attuazione alle norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo potrà emanare regolamenti interni e direttive a cui si fa rinvio.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, che tutti i soci all’atto dell’iscrizione ribadiscono di accettare incondizionatamente, si fa riferimento alle norme contenute in materia nel Codice civile.
Il presente Statuto è composto da n. 18 (diciotto) articoli ed entra immediatamente in vigore.
Letto, approvato e sottoscritto da tutti i soci presenti.